Oggetto: Decreto cautelare n. 116/2014 – Numero generale 209/2014
Deposito in giudizio di dettagliata relazione a cura del Responsabile del settore tecnico
Egr. Presidente,
il sottoscritto Stefano Stecchetti, in qualità di Responsabile del settore tecnico del Comune di Ponteranica, - in forza del
provvedimento sindacale n. 218 del 07/01/2014 che lo abilita ad adottare gli atti di gestione - adempie all’ordine di deposito della relazione in ritardo sul termine del 7 marzo 2014 - stabilito dal Decreto cautelare pervenuto agli atti il 27 febbraio. Tale ritardo è stato con-causato da incombenze istituzionali e lavorative unitamente ad incombenze personali degli ultimi 10 giorni, incombenze che hanno impedito il mio pronto interessamento al caso e la consegna della seguente relazione nei termini prefissati, una delle quali mi ha tenuto impegnato al contatto fuori sede per un parere espresso dal Consiglio di Stato.
Chiedo pertanto di considerare le oggettive circostanze relazionate e documentate in rispondenza al punto 5 dell’ordinanza in argomento poiché a mio avviso determinano la non sussistenza dei presupposti per la conferma dell’azione cautelare.
Quanto ai quesiti:
a) acquisizione del parere igienico –sanitario della competente ASL.
Il Piano dei Servizi abbinato al Piano di Governo del Territorio, determina per la porzione d’area inclusa nella fascia di rispetto cimiteriale la puntuale destinazione d’uso di ampliamento del centro comunale di raccolta rifiuti. La competente ASL di Bergamo ha infatti esaminato il PGT vigente nel 2010 ed ancora nel 2013 in concorso alla prima variante, fornendo il proprio parere favorevole al predetto svolgimento urbanistico.
Tuttavia, il progetto esecutivo di riqualificazione ed ampliamento del centro comunale di raccolta rifiuti è stato sottoposto in data 26 febbraio 2014 alla ASL di Bergamo per il parere di competenza - che qui si allega “sub a” . Il Dipartimento di prevenzione medico della ASL di Bergamo ha rilasciato il proprio parere in data 8 marzo 2013 - Prot U0035472/m750, concludendo con la restituzione della pratica in quanto non riferibile alle casistiche di merito indicate dalle Leggi regionali citate nella medesima nota che qui si allega “sub b” .
In quanto alle caratteristiche del progetto in questione esso risponde altresì ai requisiti del Decreto 8 aprile 2008 del Ministero dell’Ambiente :
b) sussistenza del vincolo cimiteriale b)
La previsione di progetto è funzione compatibile con lo stesso vincolo in base del Documento di Piano e Piano dei servizi di cui si allega stralcio in allegato “sub e” .
In ogni caso il vincolo cimiteriale con le previsioni di cui sopra indicato dallo strumento urbanistico vigente, insiste in una porzione marginale dell’area interessata dal progetto esecutivo attinente all’opera pubblica di riqualificazione ed ampliamento del centro comunale di raccolta rifiuti. In relazione ai 750 metri quadri necessari per l’ampliamento del centro di raccolta rifiuti, il vincolo di zona cimiteriale insiste su 300 metri quadri. Tale settore di occupazione confina con l’esistente Via 8 marzo ed è progettualmente adibito ad insediare la funzione viabilistica d’ingresso dei veicoli nonché di mitigazione arborea dell’impianto, funzioni tutte compatibili con lo stesso vincolo.
Quesito 2:
a) Sussistenza del vincolo fluviale
Il progetto in argomento è stato sottoposto alla procedura paesistica ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 e s.m.i. . A riguardo il procedimento si è concluso con l’emanazione dell’Autorizzazione paesistica datata 16 aprile 2013 Prot. 2155 SS/cb , che qui si allega “sub c”.
In quanto alla sussistenza del vincolo fluviale il progetto è stato sottoposto all’espressione del parere di competenza da parte dello STER sede di Bergamo in data 19 febbraio 2013. Lo stesso Ente Regionale ha emanato il suo favorevole nulla osta in data 7 marzo 2013, Prot. AE02.2013.0002243 che qui si allega “sub d”.
b) acquisizione dell’autorizzazione ambientale
Il parere del parco non è previsto dalla norma né quindi necessario nelle zone territoriali definite dal P.T.C. Parco: di Iniziativa comunale orientata. In tale ambito ricade il progetto di riqualificazione ed ampliamento dell’esistente centro comunale di raccolta rifiuti. In tale ambito si esercita la sub delega ambientale come sopra esperita e conclusa con la formazione del provvedimento di Autorizzazione paesistica, preventivamente valutata dalla Soprintendenza.
Anche sotto questo profilo il ricorso si rappresenta come infondato
Quesito 3:
ragioni del ricorso alla procedura ex art. 22 bis T.U. n. 327/2001
Dopo aver esperito infruttuosamente nel febbraio/marzo 2013 la procedura conciliativa del bonario accordo con la proprieria dell’area (Sig.ra Zanchi Agnese), il progetto di riqualificazione ed ampliamento dell’esistente centro comunale di raccolta rifiuti, è risultato ammesso al contributo F.R.I.S.L. - iniziativa 2012/2014 “Centri di raccolta comunali dei rifiuti urbani ed assimilati (D.M. 8 aprile 208 e s.m.i. ) L.R. 33/91 – disposto dal Decreto Regionale n. 169 del 15.01.2014 - Pubblicazione sul BURL Serie ordinaria n. 4 – del 22.01.2014. L’importo del contributo ammesso ammonta a complessivi € 195.184,62. Il Decreto regionale, stabilisce una precisa cronologia per l’ottenimento del contributo e relativa attuazione dell’opera pubblica. La procedura ex art. 22 bis T.U. n. 327/2001 è quindi motivata dalla necessità di completare l’acquisizione dell’area di ampliamento, affinché si possa esperire la fattiva esecuzione dell’opera che si avvale del conferito contributo regionale. Il decreto d’occupazione d’urgenza consente altresì con l’immissione in possesso di praticare il frazionamento dell’area necessaria all’ampliamento ed attuazione del progetto; frazionamento che si rende altresì necessario per completare la procedura di formazione del decreto definitivo d’esproprio e relativo deposito all’Ufficio del registro.
La Sig.ra Zanchi Agnese ed il suo tramite difensore Avv. Cadei, sono stati informati preventivamente alla notifica del decreto di occupazione anticipata - con nota raccomandata con riscontro di ricevuta in data 11 febbraio 2014 - circa la ripresa del procedimento fondato sul D.P.R. 327/2001 e s.m.i. in relazione all’esito di ammissione del progetto in argomento al contributo FRISL di cui al Decreto regionale n. 169 del 15.01.2014 - Pubblicazione sul BURL Serie ordinaria n. 4 – del 22.01.2014.
Quesito 4:
cronoprogramma dei lavori relativi all’ampliamento della stazione ecologica
Il cronoprogramma abbinato al progetto esecutivo prevede 18 settimane per il completamento dei lavori di riqualificazione ed ampliamento del centro comunale di raccolta rifiuti.
Il medesimo Decreto regionale n. 169/2014, stabilisce al punto 3, l’obbligo di inizio dei lavori nei 12 mesi dalla data di pubblicazione del medesimo decreto, mentre la fine dei lavori potrà avvenire nei successivi 24 mesi.
Quesito: 5
copertura finanziaria dei costi ad essi relativi
Risposta:
Il progetto esecutivo è stato approvato con la risultante economica di costo pari a complessivi € 390.000,00.
Detta somma verrà finanziata per € 195.184,62 contributo FRISL; per € 57.000.00 Canone stazione ecologica; per € 61.330,00 con somme residue già impegnate per l’obiettivo; per € 76.485,38 proventi degli OO.UU. anno 2014 – programmazione P.O.P. 2014.
In merito al contributo Regionale, abbiamo già reso alla Direzione Generale Ambiente, il prescritto nuovo atto deliberativo della Giunta Comunale n. 16 in data 04.02.2014, recante la ricomposizione del quadro economico del
progetto conseguito sul contributo concesso in € 195.184,62, anziché quello previsto dall’istanza effettuata di 200 mila euro.
Consapevole che le informazioni prodotte sono utili a definire uno scenario diverso, da quello prodotto dal difensore della Sig.ra Zanchi Agnese, sottolineo il conseguente danno all’interesse pubblico gravissimo ed irreparabile e non solo di natura economica in caso di sospensione del provvedimento che comprometterebbero l’acquisizione nei termini del contributo regionale, considerando altresì che nella fase di pianificazione urbanistica del vincolo di ampliamento dell’esistente stazione ecologica - procedimento del 2010 di formazione del PGT e procedimento del 2013 di redazione della variante generale al PGT - che considera fra l’altro l’unica area possibile in termini logistici, non è pervenuta alcuna osservazione da parte della proprietaria Sig.ra Zanchi Agnese.
Resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento si dovesse rendere necessario e doverosamente porgo i miei ossequi
Il Responsabile del settore tecnico
geom Stefano Stecchetti
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giovedì 13 marzo 2014
Senza parole.... Unico lato positivo: non é colpa dell'amministratore politico. Che schifo. Troppa leggerezza!
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