venerdì 5 marzo 2021

Ecobonus 110% (demolizioni)

 l’Ecobonus approvato l’anno scorso nel Decreto Rilancio per incentivare i lavori di efficientamento energetico e di adeguamento sismico delle abitazioni. Grazie a questa misura, il cittadino recupera il costo delle spese di ristrutturazione e ottiene anche un’ulteriore detrazione. La scadenza di dicembre 2022 può essere prorogata se i lavori sono già stati svolti in buona parte, mentre per i condomini il limite è giugno 2022.

 
Molti italiani hanno già avviato i lavori per migliorare le prestazioni della propria casa, ma non tutti gli ambiti di applicazione del Superbonus sono stati chiariti; alcuni sono ancora in via di definizione. Ad esempio, una delle domande ricorrenti è la seguente: il Superbonus vale anche per le demolizioni?
 
 

Come funziona il Superbonus per le demolizioni

 
L’erogazione dell’incentivo avviene tramite detrazione fiscale in 5 anni; in pratica prima si pagano i lavori e poi vengono restituiti i soldi. L’alternativa esistente è cedere il credito fiscale a terzi, ad esempio alle imprese di ristrutturazione o alle banche. Le aziende riceveranno i pagamenti dilazionati in 5 anni mentre le banche pagheranno subito l’azienda, recuperando poi con la detrazione e restituendo al proprietario di casa la maggior parte della somma, trattenendo una piccola percentuale del credito.
 
Per richiedere il bonus è necessario però rispettare alcuni requisiti. Innanzitutto occorre consultare la lista dei lavori rimborsabili, divisi tra trainanti e trainati; inoltre questi interventi devono far guadagnare all’immobile almeno 2 classi energetiche e devono rispettare i criteri antisismici. Infine, l’ottenimento del Superbonus è limitato a 2 unità immobiliari.
 
E per le demolizioni? A ottobre l’Agenzia delle Entrate ha specificato che il Superbonus è applicabile anche in questo caso, per le successive ricostruzioni. Naturalmente l’intervento dovrà rispettare i requisiti sopraelencati. Il rimborso sarà ugualmente erogato, per casi specifici, anche se verrà modificata la volumetria dell’edificio. Per le demolizioni e le ricostruzioni con miglioramento antisismico di immobili collocati nelle zone di rischio 1, 2 e 3 decade il limite delle 2 unità immobiliari.

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