All’Ill.mo Procuratore Generale c/ola Corte dei Conti
sezione Regionale per la Lombardia
Via Marina n. 5
20121 Milano
All’Ill.mo Procuratore della Repubblica
c/o il Tribunale di Bergamo
Piazza Dante Alighieri n. 2
24122 Bergamo
E p.c. Ill.moPrefetto di Bergamo
ESPOSTO
Di ALDEGANI CRISTIANO SIMONE, c.f. LDGCST71B04A794N nato a Bergamo, il 4 febbraio 1971, residente in Ponteranica, via Libertà n. 10;
di IMBERTI CINZIA, c.f. MBRCNZ60E70D952K, nata a Gazzaniga il 30 maggio 1960, residente in Bergamo, via Martin Luther King n. 100;
di MINETTI SANTO GIUSEPPE, c.f. MNTSTG67P19A794J, nato a Bergamo il 19 settembre 1967, ; residente in Ponteranica, via Castello n. 73;
di LOCATELLI NICOLA, c.f. LCTNCL87T06A24AY, nato a Alzano Lombardo il 6 dicembre 1987, residente in Ponteranica, via Valbona n. 10;
in qualità di consiglieri comunali del gruppo “Vivi Ponteranica – Lega Nord” del Comune di Ponteranica (BG), intendono sottoporre all’attenzione degli Il.mi Procuratori le vicende di seguito descritte che dimostrano, attraverso copiosa documentazione, la reiterata violazione di norme sugli appalti e sulle concessioni di servizi pubblici che potrebbero concretare ipotesi di reato e altresì aver arrecato danno erariale al Comune di Ponteranica.
Si procede, quindi, di seguito ad esporre precisamente tutti i fatti, con produzione di documentazione atta a provare ogni circostanza.
1) L’ampliamento dell’esistente stazione ecologica: la procedura espropriativa e l’affidamento della gestione e dei lavori.
La prima vicenda che si sottopone agli Ill.mi Procuratori riguarda il progetto di ampliamento della piattaforma ecologica comunale ed il correlato contratto di concessione della gestione.
Per poter inquadrare correttamente la vicenda gli scriventi ritengono opportuno un breve riepilogo dello svolgimento dei fatti.
Con delibere di C.C. nn. 55 e 56 dell’11/12.11.2010 il Comune di Ponteranica si dotava di PGT con il quale veniva previsto, tra l’altro, l’ampliamento e ammodernamento dell’esistente piazzola quale obiettivo strategico del documento di Piano, cui veniva data attuazione con delibere di G.C. n. 12 del 22.1.2013 e successiva deliberazione di C.C. n. 24 del 26.6.2013.
L’intervento si rendeva necessario in quanto la stazione ecologica è esistente sin dagli anni ’90 e risulta sottodimensionata rispetto alle mutate esigenze della cittadinanza, nonché rispetto agli spazi di manovra degli autocarri che nella conformazione originale risultavano difficoltosi.
Quanto all’ubicazione, la stazione ecologica è posta in zona “Area di servizi”, su un lotto interessato in parte sul lato nord da vincolo cimiteriale e sul lato sud da fascia di rispetto idrografico ed è situato all’interno del perimetro di iniziativa comunale del P.T.C. del Parco dei Colli (doc. 3).
Detto lotto risulta poi separato dal cimitero dalla presenza di due strade di cui una comunale ed una ex provinciale (doc. 4), ed è posto in prossimità del terreno di proprietà di tale Zanchi Agnese, nel quale è situata (nella parte opposta a quella ove è ubicata la stazione ecologica) l’abitazione della stessa.
Il progetto preliminare dell’opera veniva approvato con delibera di G.C. n. 12 del 22.1.2013 nella quale si dava atto altresì della pubblica utilità e urgenza dell’opera ai sensi dell’art. 14 della l.r. 3/2009 ed si assumeva in contemporanea il piano particellare di esproprio per l’acquisizione dell’area necessaria al programmato ampliamento ricadente interamente sul terreno di Zanchi Agnese.
In particolare il suddetto progetto prevedeva:
- l’ampliamento del piazzale di manovra degli autocarri mediante la creazione di un percorso di uscita separato da quello di entrata (oggi vi è un unico accesso sia in entrata che in uscita) così da agevolare il transito degli autocarri non più costretti a fare manovra all’interno del piazzale;
- la realizzazione di una fascia verde di distacco / mascheramento dalle abitazioni al fine di migliorarne l’inserimento paesistico e limitare l’eventuale disturbo;
- il posizionamento delle modifiche ad una distanza di oltre mt. 20,00 dall’abitazione di Zanchi Agnese per quanto concerne le opere di viabilità e di più di mt. 30,00 con riferimento ai cassoni della raccolta differenziata.
Nel febbraio 2013 veniva avviato il procedimento di esproprio e in data 28.2.2013, con delibera di G.C. n. 31 il Comune approvava il progetto definitivo esecutivo dell’opera e in data 25.2.2013 trasmetteva all’ASL di Bergamo, Servizio igiene e sanità pubblica, il progetto definitivo/esecutivo della stazione ecologica affinché esprimesse il proprio parere (restituito in data 8.3.2014 con la “restituire la pratica in oggetto in quanto non riferibile alle casistiche sopraccitate” che necessitano del parere ASL).
Nel frattempo, inoltre, il Comune otteneva altresì il nulla osta ai fini idraulici dallo STER di Bergamo nonché l’autorizzazione paesaggistica e si attivava presso la RegioneLombardia al fine di ottenere i contributi FRISL depositando apposita richiesta in data 6.3.2013.
In data 31.1.2014 la Regione Lombardia comunicava ai Comuni interessati, tra cui il Comune di Ponteranica, l’assegnazione dei contributi FRISL avvenuta con decreto del Dirigente struttura n. 169 del 15.1.2014, nel quale venivanoassegnati al Comune di Ponteranica euro 195.184,62 per la realizzazione dell’ampliamento della stazione ecologica.
In seguito il Comune, preso atto con delibera di G.C. n. 16 del 4.2.2014 del finanziamento della Regione, modificava contestualmente il quadro economico dell’opera che risultava così strutturato:
- importo lavori a base d’asta € 290.000,00;
- importo per attuazione sicurezza non soggetta a ribasso € 10.000,00;
- iva al 10% € 30.000,00;
- somme a disposizione della stazione appaltante per allacciamenti e acquisizioni aree € 25.109,64;
- prestazioni professionali rientranti nel lotto di richiesta finanziamento FRISL e 21.000,00;
- prestazioni professionali eccedenti la percentuale del 7% a carico del richiedente 3.150,00;
- IVA e cassa per le prestazioni professionali € 6.240,36;
- R.u.p. € 4.500,00;
- TOTALE 390.000,00;
Costi finanziati:
- contributo FRISL € 195.184,62;
- canone stazione ecologica € 57.000,00;
- residui annualità finanz. 2013 impegnati con det. U.T. n. 132/2013 € 61.330,00;
- proventi OO.UU. anno 2014 - programmazione POP 2014 € 76. 485,38
TOTALE € 390.000,00.
Nel decreto di concessione la Regionefissava le tempistiche di esecuzione dell’opera (12 mesi dalla comunicazione per l’inizio dei lavori e 24 mesi per la conclusione) e dichiarava ai sensi dell’art. 10, comma 7, della l.r. 33/1991 la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei progetti finanziati.
Il Comune, perciò, in data 27.1.2014 emanava il decreto di occupazione anticipata ai sensi dell’art. 22 bis, d.p.r. 327/2001 fissando l’immissione del possesso al giorno 3.3.2014, stabilendo contemporaneamente l’indennità provvisoria di espropriazione in € 12.000,00, calcolata sommariamente sulla scorta del documento di caratterizzazione redatto dall’ufficio tecnico comunale.
Nei confronti di tali ultimi provvedimenti la signora Zanchi Agnese promuoveva ricorso avanti il Tar Brescia, senza però aver mai impugnato in precedenza, e in detta occasione, il progetto definitivo/esecutivo dell’opera che risultava quindi efficace essendo trascorsi i termini previsti per un’eventuale impugnazione.
Il Comune di Ponteranica in un primo momento decideva di non costituirsi in giudizio.
Tuttavia, dopo l’ordinanza emessa dal Tar Brescia in data 13.3.2014 con cui veniva accolta la richiesta di sospensione di Zanchi Agnese il Comune decideva di appellare il provvedimento avanti il Consiglio di Stato il quale, con ordinanza n. 1860 del 7.5.2014 accoglieva l’appello delComune rilevando che “le censure prospettate dall’Amministrazione appaiono suscettibili di favorevole apprezzamento in punto di mancata impugnazione tempestiva dei provvedimenti presupposti costituiti dall’approvazione del progetto e dalla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, nonché circa la non necessità di una motivazione specifica del decreto di occupazione d’urgenza”.
In altri termini il Consiglio di Stato aveva ritenuto le doglianze di Zanchi Agnese infondate e tardive non avendo quest’ultima mai contestato il progetto definitivo-esecutivo dell’opera e la dichiarazione di pubblica utilità.
Nel maggio 2014 si tenevano le elezioni amministrative a seguito delle quali risultava vincente una diversa coalizione.
Una volta insediatasi la nuova amministrazione, nonostante la favorevole pronuncia del Consiglio di Stato, riteneva di sospendere l’avvio dei lavori di ampliamento e ammodernamento della stazione ecologica, di rivederne il progetto e di trovare un nuovo accordo con il privato, ponendo nel nulla, senza motivazione alcuna che non il favore nei confronti del privato, l’attività legittimamente effettuata e i relativi costi.
In particolare, con delibera di G.C. n.115 del 10.7.2014 la nuovaamministrazione comunale stabiliva gli “indirizzi operativi della variante al progetto di riqualificazione ed ampliamento del centro comunale di raccolta rifiuti” ed approvava contestualmente il “verbale di bonario accordo sottoscritto con Zanchi Agnese per la cessione dell’area funzionale all’ampliamento”.
In sostanza tale accordo e la modifica al progetto della stazione ecologica prevedono una sostanziale riduzione dell’ampliamento da circa 900 mq a circa 400 mq. quindi con una riduzione del 60 % circa;
Sennonché, esaminando il riassunto del quadro economico di raffronto tra progetto definitivo-esecutivo e progetto in variante emerge che il costo preventivato dell’opera, a fronte di una riduzione dell’intervento di circa il 60% è rimasto incredibilmente invariato.
Come invariato è rimasto il costo per l’espropriazione dell’area del privato che però, anch’essa, è risultata più che dimezzata.
Ciò, però, non corrisponde neppure per valore al prezzo di mercato dell’area che viene indennizzata come edificabile mentre non lo è.
Infatti come sopra specificato è inserita in zona “Area di Servizi” per la quale il PGT prevede l’espressa esclusione di destinazioni d’uso residenziale, produttiva, commerciale ed è interessata in parte da vincolo cimiteriale e quindi di inedificabilità assoluta (art. 9.3.6. del PdR) e in parte da vincolo idrogeologico (art. 9.3.7. del PdR).
Al riguardo, però, la nuova amministrazione, senza alcuna motivazione specifica, per la parte non coperta da vincolo cimiteriale la qualifica come edificabile (senza per di più specificare la natura di tale edificabilità) e come tale la paga al privato, nonostante la pacifica assenza, alla luce proprio delle norme del PGT, di qualsivoglia edificabilità dell’area.
L’area in questione viene quindi pagata € 16,00/mq per l’area sottoposta a vincolo ed € 53,50/mq per l’area destinata a servizi.
Con ciò viene riconosciuto su un calcolo apparentemente a posteriori e comunque non in linea con il prezzo di mercato un indennizzo per la metà dell’area pari ad € 12'000,00 identica a quella stimata per l’intera area superiore quindi del 60% con la valutazione di mercato con destinazione a servizi stimata dall’ufficio tecnico precedentemente.
Come pure il costo complessivo dell’opera che ridotta del 60% per i singoli costi porta ad un esborso in eccesso per euro 234.000,00 a cui anche detratte le opere ulteriori da realizzarsi non originariamente previste portano ad un danno stimabile apparentemente in € 211.000,00.
Chiaramente dette somme, non avendo a disposizione documentazione contabile e finanziaria specifica, configurano una semplice stima effettuata sulla scorta della mera riduzione dell’area di intervento che tuttavia serve per dare un’idea della portata del danno arrecato alle casse comunali dalla condotta della nuova amministrazione e può essere utilizzata come punto di partenza per una più approfondita verifica da parte degli inquirenti.
Ciò posto, secondo gli scriventi, la condotta tenuta dalla nuova amministrazione capeggiata dal Sindaco Nevola Alberto potrebbe configurare un’ipotesi di danno erariale alla luce della considerevole diminuzione della superficie interessata dall’intervento ma dall’invarianza dei costi che il Comune dovrà sostenere pari a circa euro 7.200,00 per l’acquisizione dell’area ed euro 211.000,00 per i lavori oltre ai costi sostenuti per la progettazione originaria o della variante ed infine i costi del giudizio al Consiglio di Stato vanificati dall’azione amministrativa
Ma v’è di più.
Per tale intervento, come detto, il Comune di Ponteranica, aveva ottenuto l’assegnazione di un contributo FRISL per circa € 200.000,00 che è stato poi “rinunciato” dalla nuova amministrazione sulla scorta di un preteso “sbilancio di cassa” determinato dai tempi di realizzazione dettati dalla Regione.
In realtà, però, tale “sbilancio” è stato creato dal considerevole ritardo apportato all’iniziale crono programma dalla variante voluta dalla nuova amministrazione dalla quale è derivato una riduzione di oltre il 50% dell’area di intervento con sostanziale invarianza dei costi.
A ciò si aggiunga che, per poter far fronte al “vuoto” nel finanziamento dell’opera creatosi a seguito della decadenza dal FRISL, dichiarata dalla Regione con decreto n. 11529 del 3.12.2014, il Comune ha intenzione diricorrere alla modalità dell’appalto integrato accordandosi con il gestore affinché, a fronte di una più remunerativa concessione si faccia carico di una quota parte del finanziamento necessario per i lavori.
Ad oggi, a quanto consta agli esponenti, l’Amministrazione non ha ancora proceduto ad indire il bando in relazione al quale ci si riserva ogni più opportuna integrazione.
2) L’esecuzione dei lavori di sistemazione del dosso sito in via Valbona dalla ditta Bergamelli di Nembro (BG).
La seconda vicenda che si ritiene opportuno sottoporre all’attenzione delle intestate Procure riguarda la realizzazione dei lavori di riqualificazione della via Valbona sita nel centro comunale.
Anche per questa seconda vicenda si reputa opportuno un breve riepilogo in fatto.
L’opera in questione era stata oggetto di un concorso indetto dal Comune nel 2007 “di progettazione per una proposta di riqualificazione urbana e per la realizzazione del centro civico”, che veniva vinto dal gruppo di professionisti composto dall’Ing. Gian Pietro Facchinetti, dall’arch. Denise Falgari e dall’arch. Andrea Colleoni.
In data 18.3.2011, con determina n. 26 del responsabile del Settore Tecnico, il Comune, dopo aver inserito l’opera nel piano delle opere pubbliche per il triennio 2010.2012 (delibera C.C. n. 11 del 27.2.2010 e successiva delibera diG.C. n. 140 del 23.11.2010), affidava i lavori di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell’opera pubblica sopra identificata, nonché la responsabilità e coordinazione in materia di sicurezza, ai progettisti vincitori del concorso, Ing. Gian Pietro Facchinetti, arch. Denise Falgari e arch. Andrea Colleoni.
In particolare, l’incarico conferito ai suddetti professionisti prevedeva la progettazione preliminare con definizione delle caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire mediante una relazione illustrativa della scelta prospettata e dei costi; il progetto definitivo con individuazione dei lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare; il progetto esecutivo per la determinazione in ogni dettaglio dei lavori da realizzare ed il relativo costo previsto, che venivano approvati con delibere di G.C. n. 140 del 24.3.2011 e n. 83 del 26.5.2011.
Nel luglio/agosto2011, il Comune esponente appaltava, a seguito di gara pubblica, i lavori di cui sopra all’Impresa Bergamelli srl con sede in Nembro la quale dava avvio a detti lavori sulla scorta del progetto predisposto dalla sopraccitata ATP.
Il Costo totale complessivo del progetto euro 341.180,00.
La prima tranche di lavori, per espressa previsione contrattuale riguardava la via Valbona, strada centrale del territorio di Ponteranica, di collegamento tra i paesi di Bergamo, Ponteranica e Sorisole, che attraversa il centro cittadino ed interseca la via Libertà ove è situato il Municipio su cui sono presenti numerosi esercizi commerciali oltreché servizi e risulta perciò molto trafficata sia da automezzi che da pedoni e ciclisti nonché dal passaggio anche di mezzi pesanti quali autocarri e autobus.
Tra i lavori era stata prevista anche la realizzazione di un dosso piattaforma in porfido in corrispondenza dell’intersezione via Valbona-via Libertà della lunghezza di circa 30 metri, messo in risalto da una pavimentazione in porfido con un disegno particolare che ricorda lo stemma del Comune di Ponteranica comprendente anche lo spostamento in quota di chiusini, caditoie e saracinesche, e rifacimento della segnaletica orizzontale integrata con quella verticale per la segnalazione del dosso, con particolare attenzione alla realizzazione delle rampe di salita e discesa del dosso e delle sottofondazioni.
Al termine dei lavori veniva liquidato all’Impresa Bergamelli l’importo di euro 236.331,58 più oneri sicurezza euro 11.819,91 più iva 4% euro 1.244,60 più iva 10% euro 21.703,65.
Sennonché, sin dalla primavera del 2012, ovvero poche settimane dopo la fine dei lavori di riqualificazione della via Valbona, la parte relativa al dosso di collegamento tra la via medesima e via Libertà presentava evidenti cedimenti nonché percolazioni di materiale fangoso dai cubetti di porfido.
Il Comune, pertanto, si attivava al fine di verificare le cause e le eventuali responsabilità vizi evidenziatisi sul dosso tra via Valbona e via Libertàdapprima incaricando il proprio tecnico comunale e successivamente un tecnico esterno.
Da tali verifiche emergevano gravi vizi sia esecutivi che di progettazione determinatisi, da un lato nella mancanza di idoneo sottofondo collaborante all’allettamento delle platee in Cls armato (con la precisazione che il piano d’asfalto precedente non ebbe mai a manifestare significativi cedimenti da attribuirsi all’inconsistenza del medesimo sottofondo) e, dall’altro, dall’insufficiente spessore della platea in Cls di cui si è previsto progettualmente soli 10 cm di spessore.
Altra causa, secondo i tecnici, era determinata dal non aver considerato in fase progettuale che i mezzi in transito (autobus, mezzi pesanti, autoveicoli) sollecitano più o meno sempre lo stesso punto di percorrenza.
Per il tecnico terzo, ing. Pini (fratello dell’attuale vice sindaco del comune di Ponteranica, Susanna Pini), in sostanza, i vizi emersi erano riconducibili:
A. alle basi di calcolo normative che vedono il calcestruzzo non reagente a trazione,
B. alle azioni da ritiro termo-igrometrico del calcestruzzo
C. all’azione dinamica indotta dal traffico veicolare nell’accedere alla piattaforma
D. all’eccesiva elasticità dei massetti e del terreno di sottofondo in riferimento allo spessore strutturale della piattaforma ed alla tipologia (anche pesante) di traffico stradale.
E. alla non impermeabilità dell’opera.
Sul punto il tecnico precisava che il precedente “mantello bituminoso assolveva ad una funzione impermeabile dei substrati sottostanti che, restando asciutti, riuscivano a garantire le sufficienti, necessarie, prestazioni di supporto al traffico veicolare. Ad oggi le problematiche di cedimento differenziale legate alla non impermeabilità dell’opera si manifestano nella zona dove non è presente il substrato drenante. Tuttavia, in termini temporali, la problematica del dilavamento del terreno potrebbe interessare anche la porzione di terreno molle posta sotto la massicciata drenante”.
Alle medesime conclusioni era giunta poi anche la società Geodrill di Treviolo che ha evidenziato anche errori di esecuzione (resina non sempre ben distribuita ed amalgamata, spessore differenziato, ecc. ).
Nel frattempo l’Impresa Bergamelli, al fine di rimediare ai vizi riscontrati poneva in essere alcuni interventi che però non si rivelavano risolutivi.
In proposito, gli scriventi precisano che quota parte di detti interventi, stante l’urgenza di eliminare i vizi che creavano disagio alla circolazione, venivano pagati dal Comune per un importo ulteriore di euro 8.745,00 più spese tecniche pari a euro 4.508,00 (indagine geotecnica euro 3.376,00 più perizia ingegneristica euro 1.132,00).
Il Comune, quindi, preso atto delle suddette relazioni ha denunciato alla ditta esecutrice Impresa Bergamelli ed all’A.T.P. formata dai progettisti arch. Falgari e Colleoni e ing. Facchinetti i gravi vizi e difetti riscontrati, incaricando altresì un legale di procedere mediante accertamento tecnico preventivo al fine dell’individuazione delle cause e delle responsabilità per i vizi evidenziatisi in via Valbona.
Sennonché, anche per questa vicenda, la nuova Amministrazione ha ritenuto di non procedere con l’accertamento tecnico preventivo al fine di appurare le eventuali responsabilità preferendo cercare un accordo con l’Impresa esecutrice.
In data 19.6.2014, pertanto, il Comune e l’Impresa Bergamelli raggiungevano un accordo a totale favore della ditta esecutrice dei lavori gravemente viziati che prevedeva la rinuncia da parte dell’Amministrazione alla vertenza avviata nonché il pagamento all’Impresa Bergamelli, sempre da parte del Comune, dell’ulteriore importo di € 10.450,00
Oltretutto a fronte del pagamento di detta ulteriore somma, l’intervento è consistito nella rimozione della pavimentazione in cubetti di porfido (costata a suo tempo al Comune € 44.290,00) che aveva anche una funzione di abbellimento estetico del centro comunale, e di sostituzione con asfaltatura.
Anche in relazione a quest’ultima vicenda, secondo gli scriventi, la condotta tenuta dalla nuova amministrazione capeggiata dal Sindaco Nevola Alberto potrebbe configurare un’ipotesi di danno erariale alla luce della rinuncia all’accertamento di ogni eventuale responsabilità nonché all’esborso di ulteriori somme pubbliche per la rimozione di vizi causati da un’errata progettazione ed esecuzione dell’intervento (come accertato in più relazioni sia dal tecnico Comunale che dall’ing. Pini), per avere poi un’opera di minor valore pagata circa tre volte il valore originario dell’opera.
Nella fattispecie, inoltre, potrebbe configurarsi altresì un’ipotesi di danno erariale da responsabilità in capo al responsabile dell’Ufficio Tecnico che nella vicenda ha ricoperto il ruolo di Direttore lavori ed ha disposto in maniera autonoma, senza preventivamente contestare alcunché ai progettisti incaricati, delle varianti poste in opera che potrebbero aver contribuito al verificarsi ovvero aggravarsi dei vizi.
3) La vicenda relativa all’assegnazione di contributi all’associazione Onlus Pini, rappresentata da Francesco Pini, alla presenza dell’assessore alle politiche educative Susanna Pini, figlia di Francesco Pini.
La terza vicenda che si ritiene di dover sottoporre alle intestate Procure riguarda l’assegnazione di un contributo pubblico all’associazione Onlus Pini.
Alla seduta di Giunta del 16.12.2014, nel corso della quale con delibera di G.C. n. 188, sono appunto stati approvati i contributi economici da erogare a associazioni operanti sul territorio ha partecipato, con diritto di voto, anche l’Assessore e Vicesindaco Susanna Pini, figlia del legale rappresentante di una delle associazioni beneficiarie del contributo.
Tuttavia l’assessore Pini, in palese conflitto di interesse avrebbe dovuto astenersi dal partecipare alla votazione in ossequio a quanto previsto dall’art. 78, comma II, d.lgs. 267/2000.
E’ evidente, perciò, come l’erogazione di un contributo pubblico (per la suddetta onlus pari ad € 200,00) in presenza di palese situazione di conflitto di interesse non possa che configurarsi, a parere degli scriventi, un possibile danno erariale.
Tutto ciò premesso e richiamato
SI CHIEDE
- all’Ill.mo Procuratore Generale presso la Corte dei Conti - Sezione Regionale per la Lombardia, di verificare la sussistenza del danno erariale determinato dalle condotte dei signori Nevola Alberto, Pini Susanna, Cremaschi Cesare, Gamba Chiara e Ceruti Dario per tutte le situazioni sopradescritte nonché eventuale anche nei confronti del geom. Stefano Stecchetti per la vicenda di cui al punto 2 nei confronti del Comune di Ponteranica, con ogni conseguente provvedimento e accertamento in ordine alla loro responsabilità, condannandoli altresì al risarcimento dei danni da quantificarsi in € 500.000,00, oltre alle spese legali e tecniche che l’Amministrazione ha dovuto sostenere e che ci si riserva di quantificare, oppure nella maggiore o minore somma che dovesse accertarsi nel procedimento;
- all’ill.mo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, di verificare la sussistenza di eventuali illeciti riscontrabili nella condotta dei signori Nevola Alberto, Pini Susanna, Cremaschi Cesare, Gamba Chiara e Ceruti Dario per tutte le situazioni sopradescritte nonché eventuale anche nei confronti del geom. Stefano Stecchetti per la vicenda di cui al punto 2 nei confronti del Comune di Ponteranica con ogni conseguente provvedimento e accertamento in ordine alla loro responsabilità.
Si avanza richiesta di essere sentiti a chiarimento e/o conferma di tutto quanto esposto e comunque di essere informati in caso di archiviazione.
Si produce in copia:
1) Documentazione stazione ecologica;
2) Documentazione sistemazione via Valbona;
3) Documentazione contributo.
Con ossequio.
Ponteranica, lì 1 luglio 2015.
Cristiano Simone Aldegani
Cinzia Imberti
Santo Giuseppe Minetti
Nicola Locatelli
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